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- L'Avvocatura dello Stato nega il "diritto al suicidio".
- Marco Cappato indagato per aver accompagnato 2 malati in Svizzera nel 2022.
- Elena, 70 anni, e Romano, 82 anni, scelsero il suicidio assistito.
Il dibattito si riaccende intorno al complesso argomento del fine vita, con l’Avvocatura dello Stato che afferma chiaramente: “non esiste un diritto al suicidio”, e non sussiste alcun obbligo da parte dei professionisti sanitari a sostenere tale desiderio. Tale dichiarazione è stata formulata nel corso dell’udienza pubblica dinanzi alla Corte Costituzionale, riguardante la problematica avanzata dal GIP di Milano riguardo all’articolo 580 del codice penale.
La posizione dell’Avvocatura dello Stato
*In rappresentanza della Presidenza del Consiglio, l’Avvocatura dello Stato ha espresso la richiesta che il quesito sollevato dal GIP milanese relativamente all’articolo del codice penale venga considerato irricevibile o privo di fondamento. L’avvocato dello Stato, Ruggero Di Martino, ha sottolineato che la norma penale in questione tutela adeguatamente il diritto alla vita. Questa posizione si pone in netto contrasto con le richieste di chi auspica una maggiore liberalizzazione del suicidio assistito, soprattutto in casi di patologie irreversibili.
Il dibattito sul suicidio assistito
Il dibattito sul fine vita è acceso e complesso, con diverse posizioni in campo. Da un lato, vi è chi, come Marco Cappato, si batte per il diritto all’autodeterminazione e all’accesso al suicidio assistito in determinate condizioni. Cappato è stato indagato a Milano per aver accompagnato due malati in Svizzera nel 2022. La sua difesa chiede che la “prognosi infausta breve” sia inserita tra i requisiti per poter accedere al suicidio assistito in Italia. In contrapposizione, la necessità di preservare l’articolo del codice penale, ritenuto una salvaguardia fondamentale, è sostenuta sia dalla difesa dello Stato che da alcuni individui colpiti da malattie incurabili.* La Corte Costituzionale si trova quindi a dover valutare posizioni divergenti e a bilanciare diritti fondamentali in gioco.

Le testimonianze dei pazienti e dei loro familiari
L’udienza pubblica ha visto anche la partecipazione di pazienti affetti da patologie irreversibili e dei loro familiari. Maria Letizia Russo, una paziente presente in aula, ha espresso il timore che l’autodeterminazione possa essere viziata dal dolore e dal peso che i pazienti sentono di essere per le loro famiglie. Ha definito l’articolo del codice penale una “cintura di protezione” per chi si trova nelle sue condizioni. I figli di Elena Altamira e Romano Noli, i due pazienti accompagnati in Svizzera da Marco Cappato, hanno testimoniato il desiderio dei loro genitori di non perdere la dignità e di non accettare una vita di sofferenza insopportabile. Queste testimonianze toccanti evidenziano la complessità emotiva e umana che si cela dietro il dibattito sul fine vita. Elena, 70 anni, malata oncologica, e Romano, 82 anni, affetto da Parkinson, presero la decisione di porre fine alle loro sofferenze nel 2022.
Il Diritto alla Vita: Un Equilibrio Delicato
La questione analizzata solleva interrogativi fondamentali riguardo al delicato equilibrio fra il diritto alla vita, tutelato dall’articolo 580 del codice penale, e l’intrinseco diritto all’autodeterminazione, riconosciuto dalla Costituzione italiana. Spetta ora alla Corte Costituzionale stabilire quali siano le circostanze adeguate per consentire agli individui la possibilità di decidere autonomamente sulla propria esistenza, tenendo presente sia la fragilità delle persone coinvolte che l’importanza di salvaguardare un principio vitalistico come quello della vita stessa. La sentenza pronunciata dalla Consulta risulterà cruciale per orientare le future normative riguardanti il tema della morte assistita nel nostro Paese, avendo ripercussioni significative sulle decisioni quotidiane prese da moltissime persone costrette ad affrontare malattie terminali accompagnate da indicibili sofferenze fisiche ed emotive. L’articolo 580 del codice penale costituisce una pietra miliare nel dibattito contemporaneo: esso contempla sanzioni rigorose nei confronti degli individui che inducano o assistano atti suicidi; tuttavia, progressivamente si sono delineate delle deroghe nella giurisprudenza vigente, soprattutto nei contesti che riguardano pazienti afflitti da condizioni patologiche senza possibilità di recupero sotto trattamento terapeutico intensivo. Ciò che suscita interrogativi fondamentali riguarda l’opportunità di ampliare tali eccezioni ai soggetti non sottoposti a trattamenti di sostegno vitale ma ugualmente colpiti da malattie irreversibili con prognosi negativa.
Caro pubblico, invitiamo tutti a ponderare questo argomento così sensibile. Sul piano giuridico risulta essenziale chiarire la distinzione tra eutanasia, caratterizzata dall’azione diretta di un medico volto a interrompere la vita del malato – pratica vietata nel contesto italiano – e il suicidio assistito, dove si forniscono gli strumenti affinché l’individuo possa decidere autonomamente quando porre fine alla propria esistenza; sotto particolari circostanze tale condotta potrebbe addirittura rimanere priva di sanzioni penali.
Rilevante in simili frangenti è il principio giuridico del consenso informato; ciò implica che il soggetto coinvolto debba avere piena cognizione riguardo al proprio stato sanitario attuale, così come alle opzioni terapeutiche alternative esistenti, oltre alle implicazioni derivanti dalle scelte effettuate. È imprescindibile quindi che tale approvazione sia offerta liberamente ed esplicita nella sua volontà recente ed inequivocabile. Questa tematica stimola una profonda riflessione riguardo al significato intrinseco della vita, alla dignità dell’individuo e al diritto alla propria scelta personale. Le questioni che emergono non offrono soluzioni immediate; ciascun caso deve essere esaminato in modo particolareggiato, sempre con la massima sensibilità e il dovuto rispetto.