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- Nel 2024, la legge stabilisce che l'obbligo di mantenimento può cessare se il figlio adulto non dimostra la volontà di lavorare.
- L'ordinanza n. 2259/2024 chiarisce che un figlio trentenne senza occupazione non ha diritto al sostegno economico.
- La recente ordinanza numero 24731 del 16 settembre 2024 conferma queste disposizioni.
Stop al sostegno economico per figli adulti che rifiutano di lavorare
Di recente, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di mantenimento per i figli adulti può cessare se questi ultimi non dimostrano la volontà di lavorare, rimanendo quindi inattivi.
Nel 2024, la legge stabilisce che per decidere se mantenere o revocare l’assegno di mantenimento si deve partire dalla maggiore età del figlio, seguita da una valutazione che considera l’età e la capacità del figlio di sostenersi autonomamente.
L’obbligo di mantenere un figlio finanziariamente non può sussistere oltre certi limiti temporali e di buon senso.
Un esempio significativo riguarda un caso discusso agli inizi del 2024 dalla Corte di Cassazione: un figlio trentenne con una laurea, ma senza occupazione, ha ancora diritto al sostengo economico?
Alla luce dell’ordinanza n. 2259/2024, la risposta è negativa.
Se il figlio ha superato i 30 anni ed è ancora privo di lavoro, il tribunale può decidere la cessazione del supporto finanziario.
Questa decisione vale anche se il giovane ha solamente svolto stage o tirocini senza aver ottenuto un impiego stabile.
Le ragioni alla base di questa decisione sono state confermate anche dalla recente ordinanza numero 24731 del 16 settembre 2024.
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In quali situazioni può esssere revocato il mantenimento?
Il genitore non ha l’autorità di interrompere unilateralmente il pagamento dell’assegno di mantenimento.
Solo un giudice, su richiesta formale del genitore, ha la facoltà di sospendere l’obbligo di mantenimento.
Fino alla maggiore età o in caso di gravi disabilità del figlio, l’obbligo al mantenimento da parte del genitore continua a esistere.
Quando il figlio raggiunge l’età adulta, l’obbligo di sostenerlo economicamente non termina automaticamente.
Il giovane ha il dovere di completare la propria formazione, cercare un’occupazione o intraprendere attività che lo rendano autosufficiente.
Col passare del tempo, l’inattività potrebbe essere considerata come una carenza di impegno da parte del figlio.
Se il figlio rifiuta le opportunità di lavoro disponibili, anche quando non corrispondono appieno alle sue aspirazioni, il genitore potrebbe rivolgersi al giudice per richiedere la cessazione del mantenimento.
Un altro punto fondamentale è il principio di autoresponsabilità enunciato dalla Corte di Cassazione.
Una persona adulta dovrebbe riuscire a mantenersi senza dipendere dai genitori.
Anche se un giovane di trent’anni non ha ancora raggiunto l’indipendenza economica completa, deve essere tenuto responsabile della sua situazione personale.
L’età rappresenta un elemento fondamentale nella valutazione per concedere o revocare l’assegno di mantenimento.
Se un figlio è ancora impegnato negli studi subito dopo avere raggiunto la maggiore età, ha diritto al sostegno economico.
Ma sviluppare una giustificazione per continuare a ricevere supporto oltre i 30 anni risulta più arduo.
Il figlio dovrà provare l’esistenza di giustificazioni valide e non dipendenti dalla sua volontà che gli impediscono di lavorare.
Casi di sospensione anticipata del mantenimento
Anche prima dei 30 anni, il mantenimento può essere interrotto in specifiche circostanze.
Se il figlio non dimostra un serio impegno negli studi o nella ricerca di lavoro, il tribunale può decidere di sospendere l’assegno.
- Pessime prestazioni accademiche, ad esempio non superare esami o accumulare ritardi significativi;
- Mancanza di impegno nella ricerca di lavoro, come l’assenza di partecipazione a stage, tirocini o concorsi pubblici;
- Mancato iscrizione al centro per l’impiego o mancato invio del curriculum per l’inserimento nel mercato del lavoro.
Cosa accade se il figlio partecipa a uno stage?
Nel contesto attuale, l’accesso al mondo del lavoro può essere un processo lungo e complesso, e seguire uno stage è spesso una parte di questo percorso.
Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, fare uno stage non può giustificare un prolungato mantenimento finanziario.
Se un figlio trentenne è ancora coinvolto in attività formativa o lavorative non stabili, potrebbe essere considerato che ciò derivi da una scarsa volontà di cogliere le opportunità disponibili, piuttosto che da una vera carenza di possibilità lavorative.