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Scopri come le nuove sentenze della Cassazione legittimano le intercettazioni su piattaforme criptate

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarano legittime le intercettazioni da piattaforme come SkyEcc: ecco cosa cambia per la giustizia italiana.
  • Il 29 febbraio, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno sancito la legittimità delle intercettazioni di dati digitali provenienti da piattaforme criptate come SkyEcc.
  • Le sentenze n. 23755 e 23756 affermano che l'acquisizione di prove digitali tramite un ordine investigativo europeo è legittima anche senza seguire le regole procedurali italiane.
  • I criptofonini utilizzano software dedicato che disabilita i servizi di localizzazione e utilizza applicazioni proprietarie criptate come Encrochat e Sky-ECC.

Il 29 febbraio scorso, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno emesso due sentenze gemelle che hanno sancito la legittimità dell’uso delle intercettazioni di dati digitali provenienti da piattaforme criptate, come SkyEcc, da parte delle autorità giudiziarie italiane. Queste intercettazioni, originariamente effettuate dall’autorità giudiziaria francese, sono state poste alla base di procedimenti penali in Italia e in altri Paesi. Secondo i giudici, tali intercettazioni e i dati digitali ottenuti da perquisizioni e sequestri informatici disposti dall’autorità giudiziaria transalpina sono legittimi, a meno che le difese degli imputati non dimostrino violazioni dei principi fondamentali dello Stato democratico, una circostanza che non è stata verificata.

Per la Cassazione, è ininfluente che i giudici francesi non si siano attenuti alle regole procedurali italiane per l’acquisizione del materiale probatorio. L’acquisizione del pubblico ministero attraverso un ordine investigativo europeo è considerata legittima. La Francia ha disposto la raccolta di informazioni fondamentali sui narcos scambiati su piattaforme come SkyEcc, utilizzate dalle principali associazioni di narcotrafficanti mondiali, nell’ambito di procedimenti che mirano a sgominare tali organizzazioni.

Le Motivazioni delle Sezioni Unite

Le sentenze n. 23755 e 23756, depositate il 14 giugno 2024, hanno affermato principi di diritto fondamentali riguardanti l’acquisizione di messaggistica criptata tramite criptofonini. La trasmissione e la richiesta di contenuti di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis del codice di procedura penale. Questo processo si colloca al di fuori della collaborazione tra autorità giudiziarie e segue la disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, desumibile dagli artt. 238 e 270 del codice di procedura penale e dall’art. 78 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

L’ordine europeo di indagine consente al pubblico ministero italiano di acquisire prove già in possesso delle autorità dello Stato di esecuzione senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice del procedimento. L’emissione di un ordine europeo di indagine per ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, come previsto dall’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE.

La Complessità dei Criptofonini

I criptofonini sono dispositivi smartphone che utilizzano hardware standard, come Android, BlackBerry o iPhone, abbinato a un software di sistema operativo dedicato che disabilita i servizi di localizzazione (GPS, Bluetooth, fotocamera, scheda SD e porta USB). Dopo l’attivazione del software, le chiamate rimangono attive solo in modalità Voice over IP (VoIP) e non si appoggiano alla rete GSM. Utilizzano applicazioni proprietarie criptate, come Encrochat, Sky-ECC, Anom e Nolbc, che impiegano reti diverse dalla normale rete telefonica e sono crittografate a più livelli.

Le comunicazioni intercorse tramite criptofonini non vengono salvate su server pubblici; i backup sono salvati sul dispositivo criptato e su server dedicati dalla compagnia che fornisce il servizio. La SIM necessaria per attivare il software è particolare e si connette esclusivamente alla rete di server predisposta dal fornitore del servizio.

Le Implicazioni Giuridiche

Le doglianze formulate dai ricorrenti, imputati in procedimenti per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti, contestavano l’utilizzabilità dei dati informatici relativi alle comunicazioni attraverso il sistema criptato Sky-Ecc. Essi deducevano la mancata acquisizione degli originali dei file e delle chiavi di decifrazione, il difetto dei presupposti per l’emissione dell’ordine europeo di indagine, la mancanza di un preventivo provvedimento del giudice italiano e la violazione dei principi fondamentali.

La Suprema Corte ha bocciato tali doglianze, affermando che la trasmissione e la richiesta di contenuti di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis del codice di procedura penale. L’emissione di un ordine europeo di indagine per ottenere tali contenuti non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, come previsto dall’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE.

Bullet Executive Summary

In conclusione, le recenti sentenze della Corte di Cassazione rappresentano una svolta significativa nel panorama giuridico moderno, sancendo la legittimità dell’uso delle intercettazioni di dati digitali provenienti da piattaforme criptate. Questo sviluppo rafforza la collaborazione internazionale tra le autorità giudiziarie e facilita l’acquisizione di prove fondamentali per sgominare le organizzazioni criminali.

Nozione base di legale: L’ordine europeo di indagine è uno strumento giuridico che consente alle autorità giudiziarie di uno Stato membro dell’UE di richiedere prove da un altro Stato membro senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice del procedimento.

Nozione avanzata di legale: La Direttiva 2014/41/UE stabilisce che l’emissione di un ordine europeo di indagine per ottenere contenuti di comunicazioni già acquisiti e decrittati da un’autorità giudiziaria estera non richiede l’autorizzazione preventiva del giudice italiano, a meno che non vi sia una violazione dei diritti fondamentali, il cui onere di prova grava sulla parte interessata.

Queste decisioni della Corte di Cassazione sottolineano l’importanza della cooperazione internazionale e della flessibilità procedurale nel contrasto alla criminalità organizzata, offrendo un quadro giuridico chiaro e coerente per l’acquisizione e l’utilizzo delle prove digitali.


Articolo e immagini generati dall’AI, senza interventi da parte dell’essere umano. Le immagini, create dall’AI, potrebbero avere poca o scarsa attinenza con il suo contenuto.(scopri di più)
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