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La nuova sentenza della Cassazione chiarisce l’esterovestizione delle società

La sentenza n. 20002 del 2024 della Corte di Cassazione e la riforma fiscale illustrano i criteri per determinare la residenza fiscale delle società, evitando pratiche elusive.
  • La sentenza n. 20002 ha stabilito che la sede di direzione effettiva deve essere determinata in base alle decisioni strategiche prese.
  • La riforma fiscale del D. Lgs. 209/2023 considera residenti le società con sede legale o sede di direzione effettiva in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.
  • La normativa mira a evitare contestazioni di esterovestizione derivanti da attività amministrative svolte all'estero.

La recente sentenza n. 20002 della Corte di Cassazione, depositata il 19 luglio 2024, ha nuovamente affrontato il tema dell’esterovestizione di una società controllata da una società residente in Italia. La contestazione riguardava il periodo del 2009, durante il quale la società controllata, residente in Romania, non aveva presentato dichiarazioni fiscali in Italia. La contestazione si è basata su un accertamento analitico-induttivo del reddito imponibile non dichiarato. La società, soccombente in secondo grado, ha presentato ricorso in Cassazione, ma le motivazioni sono state ritenute inammissibili e infondate dalla Corte.

La Suprema Corte ha chiarito che la residenza delle società deve essere determinata in base alla sede di direzione effettiva, un concetto che spesso si presta a interpretazioni complesse. La sentenza ha sottolineato che un ordinario rapporto di controllo e direzione coordinata non è sufficiente per collocare la sede della direzione presso la controllante. Solo un’influenza eccessiva e un’eterodirezione che “usurpi” l’impulso imprenditoriale della controllata possono giustificare tale collocazione.

Nuovi Criteri per la Determinazione della Residenza Fiscale delle Società

La riforma fiscale introdotta dal D. Lgs. 209/2023 ha apportato significative modifiche ai criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche. In particolare, la nuova formulazione dell’art. 73 del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2024, considera residenti le società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria.

La sede di direzione effettiva è definita come il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente complesso. Questo criterio, derivato dai Trattati Internazionali contro le doppie imposizioni, è il primo elemento per risolvere situazioni di doppia imposizione fiscale. La gestione ordinaria, invece, si riferisce al continuo e coordinato compimento degli atti di gestione corrente della società.

La relazione illustrativa al decreto sottolinea che l’espressione “in via principale” consente di evitare un eccessivo allargamento del collegamento personale all’imposizione quando una parte delle attività è svolta nel territorio dello Stato, senza che esista una stabile organizzazione. Questo criterio innovativo mira a scongiurare contestazioni di esterovestizione, che potrebbero derivare dall’espletamento di attività amministrative e contabili fuori dal territorio nazionale.

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’Esterovestizione

La sentenza n. 17289/2024 della Corte di Cassazione, depositata il 24 giugno 2024, ha offerto una chiarificazione riguardo l’identificazione della sede di direzione effettiva di una società, distinta dai beni sociali. La Corte ha ribadito che la sede di direzione effettiva deve essere individuata nel luogo in cui vengono assunte le decisioni amministrative, fiscali e finanziarie.

L’esterovestizione si riferisce alla pratica di localizzare fittiziamente la sede legale di una società all’estero per beneficiare di una tassazione più favorevole, mentre la direzione effettiva è esercitata in Italia. Questa pratica è considerata elusiva e contraria ai principi di corretta imposizione fiscale. La normativa fiscale italiana e la giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno affrontato questo argomento, stabilendo criteri chiari per determinare la residenza fiscale delle società.

La Corte di Cassazione ha delineato che la sede di direzione effettiva deve essere identificata nel luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali per la direzione generale della società e in cui vengono svolte le funzioni di amministrazione centrale. Questo concetto è allineato con la giurisprudenza comunitaria, che identifica la sede di direzione effettiva come il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali per la direzione generale della società.

Bullet Executive Summary

In conclusione, la sentenza n. 20002 della Corte di Cassazione e la riforma fiscale introdotta dal D. Lgs. 209/2023 evidenziano l’importanza di una corretta individuazione della sede di direzione effettiva per determinare la residenza fiscale delle società. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la sede di direzione effettiva deve essere individuata nel luogo in cui vengono assunte le decisioni amministrative e direttive della società, e non nel luogo in cui sono localizzati i beni sociali o i principali flussi di reddito.

Una nozione base di legale correlata a questo tema è il concetto di “esterovestizione”, che si riferisce alla pratica di localizzare fittiziamente la sede legale di una società all’estero per beneficiare di una tassazione più favorevole. Una nozione legale avanzata è il criterio della “sede di direzione effettiva”, che richiede una valutazione dettagliata e trasparente delle decisioni amministrative, fiscali e direttive prese all’estero per evitare contestazioni di esterovestizione.

Questi sviluppi normativi e giurisprudenziali offrono una guida chiara per le società e i professionisti del settore fiscale e tributario, sottolineando l’importanza di una gestione fiscale trasparente e conforme alle normative vigenti. La corretta individuazione della sede di direzione effettiva è cruciale per prevenire pratiche elusive e garantire una gestione societaria conforme alla normativa fiscale.


Articolo e immagini generati dall’AI, senza interventi da parte dell’essere umano. Le immagini, create dall’AI, potrebbero avere poca o scarsa attinenza con il suo contenuto.(scopri di più)
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